Nel caso di
acquisto della "prima casa" sono previste una serie di agevolazioni:
- l'imposta di
registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta,
- le imposte
ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire
delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile
acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Le agevolazioni
fiscali per l'acquisto della prima casa valgono anche per l'acquisto
di pertinenze e anche se effettuato con atto separato, ma con il
limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie
catastali:
- c/2, cantina o soffitta;
- c/6, garage o box auto;
- c/7, tettoia o posto auto.
Se il venditore dell'immobile è soggetto ad Iva
Chi compra
dovrà pagare l'Iva con l'aliquota ridotta al 4% in luogo del 10%.
L'imposta di
registro e le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare
nella misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
Se il venditore dell'immobile non è soggetto ad Iva
L'imposta di
registro si dovrà pagare con l'aliquota del 3% in luogo del 7%.
Le imposte
ipotecarie e catastali si dovranno pagare ognuna in misura fissa di
168 euro.
I
requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa
riguardano:
la
natura dell'immobile acquistato
Le agevolazioni
interessano solo i trasferimenti di case di abitazione "non di
lusso".
Le abitazioni
non di lusso sono quelle non aventi le caratteristiche indicate nel
Decreto Ministeriale 2.8.69 (che considera abitazioni di lusso, ad
esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o
di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non
inferiore a 650 mq.).
l'ubicazione dell'immobile acquistato
L'immobile deve
essere ubicato:
- nel comune di
residenza dell'acquirente
- nel comune in
cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall’1/1/2001)
l'acquirente stabilirà la propria residenza
- nel comune in
cui l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di
residenza
- nel comune in
cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro da cui dipende
l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro
- nel caso in
cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero
(iscritto all'AIRE) l'immobile può essere acquistato come prima casa
in qualsiasi comune del territorio italiano
le
dichiarazioni che l'acquirente deve fare
Nell'atto di
compravendita l'acquirente deve dichiarare:
-
di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile
oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare,
neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda
proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal
coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima
casa;
-qualora non risieda già nel comune dove è situato
l'immobile oggetto dell'acquisto, deve altresì impegnarsi a
stabilire la residenza entro 18 mesi. Per il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della
residenza nel comune dove si trova l'unità abitativa acquistata con
le agevolazioni "prima casa".
RIEPILOGO DELLE IMPOSTE: I VANTAGGI DELLA PRIMA
CASA